Codice di Procedura Civile art. 412 - Risoluzione arbitrale della controversia 1 .Risoluzione arbitrale della controversia1. [I]. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. [II]. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. [III]. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. [IV]. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533, dall'art. 38 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente dall'art. 31, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il testo dell'articolo recitava: «Verbale di mancata conciliazione - [I]. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. [II]. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. [III]. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. [IV]. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio». InquadramentoL'art. 412 ha introdotto nell'ordinamento una rilevante novità, consentendo di convertire il tentativo di conciliazione in arbitrato, indipendentemente dalla previsione di esso nella contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal previgente art. 412-ter. Non vi è, tuttavia, alcun obbligo in tal senso, mentre la scelta di accedere alla arbitrato è rimessa alla concorde volontà delle parti. L'arbitrato cui la norma allude ha natura irrituale: in tal senso è da intendere il riferimento agli effetti di cui all'art. 1372 c.c. La disposizione prevede che il termine per la decisione non possa superare i sessanta giorni dal conferimento dell'incarico e che le parti, nel rivolgersi agli arbitri (ovvero alla commissione di conciliazione, cui l'arbitrato è deferito, commissione la cui imparzialità è garantita dalla rappresentanza dei rappresentanti sindacali delle parti contrapposte e dalla terzietà dell'organo pubblico, osserva Cecchella, 379) debbano indicare le norme che intendono invocare chiedere espressamente, se lo ritengono, la decisione secondo equità. Il lodo può essere impugnato unicamente avanti al tribunale nella cui circoscrizione aveva sede l'arbitrato, entro il termine di trenta giorni della notificazione. Non è precisato se, in mancanza di notificazione, trovi applicazione il termine «lungo». Il giudizio di impugnazione si svolge in unico grado, delle forme del rito del lavoro. In assenza di impugnazione o in caso di rigetto, il lodo è depositato in cancelleria. Il giudice, controllatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo. 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